Condizioni generali commerciali

Versione del 11/12/2017
1. Aspetti generali
1.1 Tutti gli accordi e le offerte nei confronti di imprese, persone giuridiche di diritto pubblico e di enti di diritto pubblico con patrimonio separato si basano sulle condizioni di seguito indicate; tali condizioni valgono sempre nel caso in cui sia trasmesso un ordine o siano accettate consegne o prestazioni. I soggetti che hanno riconosciuto e accettato le presenti condizioni, le riterranno valide anche per i futuri ordini, spedizioni e prese in consegna della merce. Per i rapporti commerciali di KNOTT intrattenuti con i consumatori valgono, se non diversamente stipulato in condizioni contrattuali particolari, esclusivamente le normative di legge. KNOTT non è disposta a prendere parte a una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della Legge tedesca sulla composizione delle controverse per questioni legate ai consumatori (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VBSG) e conformemente all'art. 36 VBSG, non è obbligata a prendervi parte.
1.2 Condizioni differenti del committente o dell'acquirente che KNOTT non riconoscerà per iscritto, non sono vincolanti per quest'ultima, nemmeno nel caso in cui non vi si opponga espressamente. Nel caso in cui il committente trasmetta un ordine basato su condizioni differenti dalle presenti, KNOTT accetterà l'ordine solo adottando le presenti condizioni commerciali. In particolare KNOTT consegnerà la merce ordinata al committente esclusivamente applicando le proprie condizioni relative alla riserva di proprietà estesa ai sensi dell'art. 6 delle presenti condizioni e adempiendo solamente in conformità di tali condizioni all'obbligo di trasferimento della proprietà.
1.3 Gli ordini si intendono accettati solo quando KNOTT li avrà confermati per iscritto tramite fax o mediante e-mail provviste di firma elettronica qualificata.
1.4 Inoltre qualsiasi accordo e dichiarazione con rilevanza giuridica dovranno essere trasmessi per iscritto.
2. Periodo di consegna e di esecuzione delle prestazioni
2.1 Il periodo di consegna e di esecuzione delle prestazioni è concordato in via indicativa. Tale periodo inizia a decorrere a partire dalla data di invio della conferma d'ordine e si intende rispettato, qualora al termine di tale periodo la merce abbia lasciato la fabbrica/il magazzino o, nell'eventualità di una spedizione, la merce sia segnalata come pronta per la consegna o si offra l'esecuzione della prestazione. Tali comunicazioni avverranno per iscritto.
2.2 Nel caso di una consegna anticipata fa fede la data in cui è avvenuta tale consegna e non quella originariamente pattuita.
2.3 Viene fatta riserva della corretta e tempestiva disponibilità dei prodotti.
2.4 Il periodo di consegna e di esecuzione delle prestazioni si prolungherà, anche in caso di ritardi, in funzione del verificarsi di difficoltà impreviste, sia presso KNOTT che presso i suoi subfornitori, impossibili da evitare nonostante l'adozione da parte di KNOTT di misure ragionevoli commisurate agli eventi, ad esempio in caso interruzione delle attività lavorative, interventi delle autorità, azioni sindacali, ritardi nella fornitura di materie prime, componenti, parti assemblate e merci. Lo stesso vale anche in caso di scioperi e serrate. KNOTT, anche se non ne ha l'obbligo, comunicherà al committente tali circostanze. In ogni caso KNOTT ha la facoltà al verificarsi di tali eventi di eseguire parzialmente le prestazioni o di recedere dal contratto. In tal caso si esclude il diritto a promuovere un'azione per risarcimento danni conformemente all'art. 8 delle presenti condizioni commerciali.
2.5 Nel caso di successive modifiche del contratto che potrebbero influire sul periodo di consegna o di esecuzione delle prestazioni, tale periodo verrà prorogato, se non diversamente concordato con condizioni particolari.
2.6 Qualora il periodo di consegna e di esecuzione delle prestazioni superi di tre mesi il termine previsto (anche conteggiando tutte le eventuali proroghe), il committente ha il diritto di recedere dal contratto solo nel caso in cui la consegna o la prestazione non siano avvenute. Il diritto del committente al risarcimento danni è escluso conformemente all'art. 8 delle presenti condizioni.
2.7 Le condizioni dell'art. 2 valgono per il periodo e i termini del ritiro. Un ritiro non tempestivo rappresenterà un ritardo nell'accettazione della merce da parte del committente o dell'acquirente.
3. Prezzo
3.1 Agli ordini per cui non sono stati concordati espressamente prezzi fissi, verranno applicati i prezzi di listino di KNOTT validi nel giorno della consegna o dell'esecuzione delle prestazioni, e in mancanza di tali importi verranno fissati pro bono et aequo.
3.2 KNOTT ha inoltre la facoltà di conteggiare in fattura l'IVA applicabile per legge.
3.3 In ogni caso verranno calcolati i costi di imballaggio, trasporto, spese postali e assicurazione del valore della merce e spese di viaggio nonché spese per diem. Lo stesso vale per i costi ulteriori in caso di consegne/prestazioni parziali concordate o spedizioni/prestazioni urgenti.
3.4 Anche per quanto riguarda i prezzi fissi espressamente concordati vale quanto segue: qualora si verificasse una variazione del livello delle retribuzioni o dei prezzi delle materie prime o dei materiali ausiliari entro il periodo di consegna o di esecuzione delle prestazioni – si veda in proposito l'art. 2 delle presenti condizioni – KNOTT ha la facoltà di rideterminare il prezzo secondo valutazione giusta ed equa.
4. Pagamento
4.1 I crediti di KNOTT sono esigibili dal ricevimento della fattura o di una distinta di pari valore redatta ai fini del pagamento e da onorare tempestivamente. Il committente diventa moroso, qualora non provveda a saldare la fattura o distinta di pari valore entro 30 giorni dal ricevimento, comunque entro e non oltre 30 giorni dal termine di pagamento e ricevimento della merce o esecuzione della prestazione. L'adozione di un termine di pagamento a 30 giorni non porta ad alcuna variazione. Qualora KNOTT concordi un termine di pagamento superiore ai 30 giorni, il committente diventerà moroso se non effettuerà il pagamento entro tale termine.
4.2 Durante il periodo di morosità verrà pagato un interesse pari a 8 punti percentuali di maggiorazione rispetto al tasso base che di volta in volta viene stabilito dalla Deutsche Bundesbank. KNOTT ha la facoltà di esigere tassi superiori rispetto a quest'ultimo calcolati dalla banca presso cui KNOTT si serve relativamente ai crediti su base scoperta unitamente alla commissione di scoperto di conto a fronte di un credito bancario richiesto durante il periodo di morosità del committente per un importo che copra almeno il volume creditizio di volta in volta vantato da KNOTT nei confronti del committente. Non si esclude quindi la possibilità di adottare misure per richiedere un ulteriore risarcimento danni.
4.3 Le cambiali verranno accettate solo eccezionalmente previo accordo per il singolo caso, esclusivamente senza garanzia di protesto ai fini della soddisfazione del credito e a condizione di scontabilità da parte del committente, nonché escludendo qualsiasi proroga per l'importo indicato in fattura. In caso di ritardo nel pagamento (si veda l'art. 4.1 delle presenti condizioni) KNOTT ha la facoltà in ogni momento di richiedere il pagamento in contanti della somma dovuta dietro riconsegna della cambiale. Qualora la situazione patrimoniale del committente, dell'emittente della cambiale, dell'accettante o del girante subisca un peggioramento e quindi l'adempimento del pagamento del credito sia a rischio, KNOTT ha la facoltà di richiedere al committente una prestazione di garanzia in adeguata misura al posto del pagamento immediato in contanti dietro restituzione della cambiale entro congruo termine da fissarsi da parte di KNOTT.
4.4 Ogni ritardo nei pagamenti (si veda l’art. 4.1) includendo anche quelli per ordini precedenti, conferisce a KNOTT la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso o senza indicare termini, e di pretendere il risarcimento dei danni. Lo stesso vale per le garanzie sopra citate qualora non vengano tempestivamente corrisposte.
4.5 KNOTT può rifiutarsi di effettuare una consegna di merce o di eseguire prestazioni per il committente, quando conformemente alla stipula del contratto si riconosce che il diritto a una controprestazione di KNOTT viene pregiudicato da un mancato pagamento del committente. Il diritto di KNOTT di diniego per l’esecuzione di prestazioni decade, qualora il credito vantato venga estinto o sostituito da garanzie. Inoltre KNOTT ha il diritto di stabilire nei confronti del committente un termine adeguato entro il quale quest'ultimo dovrà progressivamente rientrare del suo debito nei confronti di KNOTT scegliendo tra pagamento o garanzia di pagamento.
4.6 Il committente non può né compensare crediti e debiti né esercitare il diritto di ritenzione mediante una domanda riconvenzionale che non sia riconosciuta e accettata da KNOTT o di cui non venga riconosciuta la validità giuridica.
5. Passaggio del rischio, spedizione e trasporto
5.1 Qualora la merce del committente venga da lui ritirata o a lui consegnata, il passaggio del rischio di eventuale deperimento o deterioramento della merce andrà a capo del committente quando la merce verrà consegnata all’incaricato della spedizione di KNOTT o al più tardi al momento dell’uscita della merce dallo stabilimento o dal magazzino, indipendentemente dal fatto che la spedizione avvenga dal luogo dell’adempimento e indipendentemente dal soggetto che abbia assunto i costi di trasporto. La presa in consegna da parte del committente avviene anche quando quest'ultimo incarica KNOTT del trasporto. Se la merce è pronta per la spedizione oppure si verificano ritardi di invio o di accettazione per motivi non imputabili a KNOTT, il passaggio del rischio avverrà con la ricezione dell'avviso di pronta spedizione da parte del committente o di chi effettuerà l'accettazione.
5.2 KNOTT ha la facoltà, tuttavia non l'obbligo, di provvedere all'imballaggio e alla spedizione. Nel caso in cui KNOTT faccia ciò, questo avverrà pro bono et aequo.
6. Riserva di proprietà
6.1 La merce consegnata rimane di proprietà di KNOTT fino all'estinzione totale del pagamento di tutti i crediti vantati e insorti dai rapporti commerciali intrattenuti da KNOTT con il committente. La registrazione dei singoli crediti in una fattura aperta nonché la chiusura del conto e l'approvazione del saldo non compromettono la riserva di proprietà. Per pagamento si intende la ricezione presso KNOTT dell'intero ammontare del credito senza riserve.
6.2 Il committente ha il diritto, come è consuetudine nel quadro di una normale pratica commerciale, di rivendere la merce oggetto di riserva. Non ha invece la facoltà di cedere la merce in pegno o a titolo di garanzia. Il committente ha l'obbligo di garantire, tramite la vendita della merce con riserva di proprietà, la soddisfazione del credito vantato da KNOTT nei suoi confronti.
6.3 I crediti vantati dal committente in seguito alla rivendita della merce con riserva di proprietà saranno fin da subito ceduti a KNOTT, che accetterà tale cessione. Indipendentemente dalla cessione e dal diritto di KNOTT all'incasso, il committente ha l'obbligo di provvedere a saldare il pagamento entro il termine stabilito per l'adempimento di tale obbligazione (si veda art. 4.1 delle presenti condizioni) e non sopraggiunga un dissesto finanziario. Su richiesta di KNOTT il committente dovrà provvedere a fornire le informazioni necessarie alla riscossione dei crediti ceduti e comunicarne la cessione ai debitori.
6.4 Il committente esegue una eventuale lavorazione della merce oggetto della riserva di proprietà per conto di KNOTT senza che ne conseguano obblighi per quest’ultima. In caso di lavorazione, collegamento, mescolanza o commistione della merce con riserva di proprietà con altra merce non appartenente a KNOTT, la comproprietà risultante del nuovo prodotto spetterà a KNOTT in misura pari al rapporto del valore della merce oggetto della riserva di proprietà rispetto a quello dell'altra merce impiegata al momento delle suddette lavorazioni. Qualora il committente assuma la proprietà esclusiva del nuovo prodotto, le parti contrattuali concordano che il committente conceda la comproprietà di tale nuovo prodotto in misura pari al valore della merce oggetto della riserva di proprietà e impiegata nelle suddette lavorazioni conservandola a titolo gratuito per KNOTT.
6.5 In caso di rivendita della merce oggetto della riserva di proprietà unitamente all'altra merce, indipendentemente dall'esecuzione delle lavorazioni sopra menzionate, la suddetta cessione preventiva concordata sarà pari al valore della merce oggetto della riserva di proprietà che verrà rivenduta unitamente alle altre merci.
6.6 Il committente dovrà comunicare immediatamente a KNOTT eventuali procedure di esecuzione forzata da parte di terzi relativamente alla merce oggetto della riserva di proprietà o al credito preventivamente ceduto, consegnando la documentazione necessaria.
6.7 KNOTT si impegna su richiesta del committente a scegliere quali garanzie svincolare conformemente alle disposizioni sopra menzionate nella misura in cui il loro valore superi il volume creditizio per cui viene concessa garanzia del 20%.
6.8 Nel caso in cui conformemente alla stipula del contratto venga riconosciuto che il diritto di KNOTT a una controprestazione in termini monetari possa venir pregiudicato da un mancato pagamento del committente, KNOTT ha la facoltà di richiedere la restituzione della merce oggetto della riserva di proprietà. Lo stesso vale in caso di ritardo nel pagamento del committente (si veda l'art. 4.1) o in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 4.4. La restituzione e accettazione della riconsegna della merce con riserva di proprietà o della comproprietà assegnata conformemente all'art. 6.4 equivarrà a un recesso dal contratto.
6.9 Nel caso in cui la proprietà con riserva sia compromessa da una condotta illecita da parte di terzi, tra cui anche organi o dipendenti del committente, quest'ultimo cede a KNOTT il diritto configuratosi a fronte di tale condotta illecita di richiedere un risarcimento danni ai soggetti terzi, a prescindere dalla responsabilità del committente, che in questo caso continuerà a sussistere. KNOTT accetterà la suddetta cessione.
6.10 Qualora KNOTT riprendesse indietro la merce riconsegnatagli a fronte della riserva di proprietà, tutti i costi derivanti, in particolare quelli di trasporto, controllo e disbrigo delle relative pratiche, saranno a carico del committente. A questo proposito KNOTT avrà la facoltà di promuovere nei confronti del committente un procedimento per la richiesta di risarcimento danni in caso di inadempimento contrattuale da parte del committente, soprattutto qualora si verifichi un ritardo nel pagamento conformemente all'art. 4.1 o in presenza delle condizioni di cui all'art. 4.4. Nel caso in cui venga promossa una simile azione legale il committente avrà l'obbligo di corrispondere un importo forfettario adeguato a copertura degli oneri amministrativi, tuttavia non superiore al 20% del valore lordo indicato nell'ordine della merce in oggetto, a meno che il committente non provi che KNOTT non abbia sostenuto tali costi aggiuntivi o li abbia sostenuti solo in parte. KNOTT accrediterà la merce resa al committente in riferimento al suo valore al momento della restituzione che verrà definito pro bono et aequo. Il committente si riserverà la facoltà di provare che tale valore sia maggiore.
7. Garanzia, responsabilità e contestazioni
7.1 È possibile fornire garanzia solo qualora il difetto si sia presentato nonostante la merce sia stata idoneamente e debitamente utilizzata, stoccata o trasportata. Durante il montaggio di determinata merce è inoltre necessario che il committente l'abbia sperimentata per gli usi e gli impieghi di volta in vota previsti per la merce, in modo corretto e con le tempistiche adeguate e prima di aver presentato eventuali contestazioni. In presenza delle premesse indicate nel presente articolo spetta al committente l'onere della prova.
7.2 KNOTT non concede alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità per la merce in relazione all'utilizzabilità, impiego, resistenza, possibilità di trasporto o immagazzinamento, ecc. inconsueti, qualora KNOTT non abbia ricevuto per iscritto specifiche corrispondenti da parte del committente e non abbia espressamente e per iscritto assunto obblighi in merito. Inoltre KNOTT declina allo stesso modo ogni responsabilità in merito ad autorizzazioni, disposizioni e provvedimenti il cui rilascio spetta alle autorità in territorio tedesco o all'estero.
7.3 Qualora la merce risulti difettosa, non presenti le caratteristiche previste o evidenzi vizi durante il periodo di validità della garanzia per cui il diritto di richiesta di risarcimento da parte del committente non sia escluso conformemente agli artt. 7.1 o 7.2 delle presente condizioni, vale quanto segue: KNOTT è tenuta a fornire pezzi di ricambio per le parti difettose della merce o, a sua scelta, a eseguire riparazioni. In caso di consegne di ricambi, KNOTT è altresì obbligata a rimborsare al committente le spese necessarie per la rimozione delle parti difettose e il montaggio o l’applicazione del componente riparato o fornito senza difetti. La riparazione che deve essere eseguita da KNOTT comprende anche la rimozione del difetto, il montaggio o l'applicazione di un componente non difettoso a spese della stessa. Nel caso in cui le spese derivanti dalla rimozione del difetto, dal montaggio o dall'applicazione di un componente non difettoso siano esageratamente elevate, KNOTT ha la facoltà di ridurre il pagamento di tali spese a un importo adeguato.
7.4 Per la segnalazione di merce i cui difetti non siano subito riscontrabili il termine previsto è di un anno.
7.5 Nel caso in cui il committente sia un commerciante, vale quanto segue: la constatazione dei vizi deve essere comunicata immediatamente a KNOTT, per quelli immediatamente accertabili entro e non oltre dieci giorni dalla presa in consegna della merce, mentre per quelli non immediatamente riscontrabili la segnalazione dovrà avvenire subito dopo averli constatati. Inoltre il committente è tenuto a controllare che la merce non abbia subito eventuali danni di trasporto e a verificare che la quantità e la tipologia della merce consegnata corrispondano a quella specificate nell'ordine. La segnalazione di difetti o contestazioni dovrà in ogni caso avvenire in forma scritta. Nel caso di una segnalazione che presenti vizi di forma o non rispetti tali termini la merce è da ritenersi accettata.
7.6 La garanzia è valida per un anno. Tale periodo inizia a decorrere a partire dalla data di consegna della merce al committente o dal momento in cui la merce sia pronta per la consegna e un eventuale ritardo sia imputabile al committente.
7.7 Qualora KNOTT non rispetti un termine adeguatamente prorogato senza aver provveduto alla sostituzione o alla rimozione del difetto o in caso di una riparazione non andata a buon fine, il committente ha il diritto di ridurre l'importo del pagamento o a recedere dal contratto, tuttavia solo previo chiarimento di natura tecnica. In questo caso il committente non ha diritto a richiedere il risarcimento danni conformemente all'art. 8 delle presenti condizioni.
7.8 Per la consegna di pezzi di ricambio o l'esecuzione di riparazioni, KNOTT si assume la stessa responsabilità di cui si era fatta carico per la merce consegnata inizialmente; tuttavia il periodo di validità della garanzia non inizierà a decorrere nuovamente in quanto le operazioni di sostituzione o riparazione sono misure di per sé sufficienti in presenza di merce difettosa.
7.9 Per quanto riguarda i componenti di autoveicoli si esclude qualsiasi richiesta di risarcimento danni conformemente all'art. 8 delle presenti condizioni in caso di sinistri in cui vengano coinvolti mezzi di trasporto all'interno dei quali siano stati montati componenti KNOTT indipendentemente dall'accertamento delle cause del sinistro.
7.10 Nel caso in cui venga effettuata una riparazione della merce eseguita per mano di soggetti terzi, del committente o dell'acquirente senza previa autorizzazione scritta e indipendentemente dal suo buon esito, la garanzia decade.
Questo non vale qualora il committente fornisca le prove secondo le quali il difetto della merce non sia riconducibile a quanto sopra descritto.
7.11 Per prestazioni eseguite da KNOTT si esclude la facoltà del committente di richiedere un risarcimento danni conformemente all'art. 8 delle presenti condizioni.
8. Richiesta di risarcimento danni
  L'esclusione della facoltà del committente di presentare una richiesta di risarcimento da parte di KNOTT non riguarda eventuali danni derivanti da lesioni fisiche, decessi o compromissione della salute riconducibili a una inadempienza colposa, anche grave, da parte di KNOTT o a una inadempienza dolosa, anche grave, da parte di un rappresentante legale o di collaboratori di KNOTT.
9. Prescrizione
  Il diritto al risarcimento dei danni del committente va in prescrizione trascorso un anno, a meno che non vi sia dolo da parte di KNOTT o si verifichi una fattispecie di cui all'art. 8 delle presente condizioni.
10. Luogo di adempimento
  I luoghi di adempimento sono Eggstätt o Regenstauf con facoltà di scelta da parte di KNOTT.
11. Diritto applicabile e foro competente
11.1 Il diritto applicabile al rapporto giuridico insorto tra committente, acquirente e KNOTT è esclusivamente quello della Repubblica Federale di Germania.
11.2 Nel caso in cui il committente o l'acquirente siano commercianti, persone giuridiche di diritto pubblico o entri di diritto pubblico con patrimonio separato, il foro competente è rappresentato da Rosenheim o Ratisbona e KNOTT potrà di volta in volta scegliere tra questi due fori.
11.3 Per quanto riguarda gli scambi commerciali transfrontalieri verrà applicata la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni delle Nazioni Unite, a condizione che le disposizioni particolari stabilite nelle presenti condizioni commerciali generali abbiano la priorità, in particolare per quello che riguarda i tempi di consegna, i prezzi, i pagamenti, il passaggio del rischio, la spedizione e il trasporto, la riserva di proprietà, le garanzie di pagamento, la responsabilità e le contestazioni nonché per quello che riguarda i diritti di risarcimento e il luogo di adempimento contrattuale.
12. Clausola di nullità parziale
  Qualora una delle presenti condizioni dovesse risultare in parte o interamente inefficace, ciò non compromette la validità giuridica delle altre condizioni quivi contenute.